TRIBUNALE DI FIRENZE - PRIVILEGIO TIA - NON AMMISSIBILITA'

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Data di riferimento: 
28/05/2007

Tribunale di Firenze 28 maggio 2007 – Pres. Rel. R. D’Amora.

Segnalazione dell’Avv. Maria Silvia Zampetti

Fallimento – Privilegi – Tassa di Igiene ambientale per raccolta e smaltimento rifiuti – Privilegio ex art. 2752 c.c. – Insussistenza.

Fallimento – Privilegi – Tassa di Igiene ambientale per raccolta e smaltimento rifiuti – Natura tributaria dell’imposizione – Continuità con la T.A.R.S.U. - Esclusione.

L’importo dovuto per la T.I.A., Tariffa di Igiene Ambientale, a titolo di corrispettivo della attività di raccolta e smaltimento rifiuti, non è assistito dal privilegio di cui all’art. 2752 c.c.. Non è infatti possibile estendere la portata del terzo comma di tale norma a tributi diversi da quelli previsti dalla legge per la finanza locale, poiché le norme sui privilegi rappresentano eccezioni ai principi generali e devono essere oggetto di stretta interpretazione. Non può condividersi l’opinione che vorrebbe riconoscere natura di tributo alla T.I.A. affermando una sostanziale continuità tra T.I.A. e T.A.R.S.U. ai fini del riconoscimento del privilegio di cui all’art. 2752, terzo comma, codice civile. Sentenza e massime tratte dalla rivista "il caso.it"

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]