Corte di Cassazione (5848/2026) – Azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie: riaffermazione quale criterio per potervisi addivenire della tradizionale distinzione tra rimesse solutorie e ripristinatorie.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 13/05/2026 - 10:02Corte di Cassazione, Sez. I civ., 15 marzo 2026, n. 5848 – Pres. Francesco Terrusi, Rel. Filippo D’Aquino.
Azione revocatoria fallimentare di rimesse bancarie – Natura solutoria o ripristinatoria delle stesse – Criterio distintivo cui fare ricorso per considerarla accoglibile o meno - Riduzione non consistente e non durevole dell’esposizione debitoria – Ipotesi eccezionale di esonero da provarsi da parte della banca.
