Corte di Cassazione (3450/2025) – Il debito inadempiuto per il cui soddisfacimento venga pattuito un piano di rateizzazione verso rilascio di una garanzia ipotecaria deve considerasi scaduto ai fini dell'applicabilità dell'art. 67, comma 4, L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 12/03/2025 - 09:50Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 febbraio 2025, n. 3450 – Pres. Massimo Ferro, Rel. Andrea Fidanzia.
Revocatoria fallimentare – Debito inadempiuto poi interessato ad un piano di rateizzazione – Riconoscimento volontario per contro al creditore di una garanzia ipotecaria – Considerazione di quel debito come scaduto – Revocabilità ex art.67, comma 1, n.4 di detta ipoteca come costituita nei sei mesi anteriori al fallimento.