Corte di Cassazione (25618/2018) – Vanno attribuite al fallito e non al fallimento le somme relative all'eccedenza del credito risarcitorio rispetto a quanto pagato dall'Inail, a titolo di risarcimento del danno differenziale biologico o morale.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 13/11/2019 - 11:22Cassazione civile, sez. VI, 15 Ottobre 2018, n. 25618. Est. Rossetti.
Somme spettanti al fallito relative all'eccedenza del credito risarcitorio rispetto a quanto pagato dall'Inail, a titolo di risarcimento del danno differenziale biologico o morale - Attribuzione al fallimento – Esclusione.