Tribunale di Milano – Crediti non ammessi al passivo e potere del fallito di riassumere il giudizio relativo agli stessi in quanto non compresi nel fallimento ex art. 46 l.f.

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Data di riferimento: 
13/02/2017

Tribunale di Milano, 13 Febbraio 2017 – Andrea Manlio Borrelli.

Fallimento – Credito non ammesso al passivo – Art. 46 l.f. – Applicabilità – Effetti processuali – Recupero di capacità processuale da parte del fallito. 

Anche un credito commerciale non ammesso al passivo è credito non compreso nel fallimento e come tale rientrante fra i rapporti per i quali, ex art. 43 l.f., deve ritenersi che il fallito conservi, o meglio recuperi, capacità processuale. In altre parole, oltre ai rapporti per natura non compresi nel fallimento (v. art. 46 L. Fall.), ve ne sono altri che possono diventare tali in conseguenza della reiezione o della dichiarazione di inammissibilità della domanda di ammissione al passivo o della decisione sull’impugnazione ex artt. 98 e 99 L. Fall. In dette ipotesi deve ritenersi che il debitore fallito abbia l’effettiva capacità di riassumere il giudizio inerente il rapporto della cui estinzione si discute nel termine di cui all’art. 305 c.p.c. termine che non può decorrere nel tempo in cui il soggetto titolare di detta facoltà (l’imprenditore fallito) non abbia capacità processuale e gli sia perciò impedito l’esercizio delle proprie prerogative processuali fra le quali quella di riassumere il giudizio. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/16835.pdf

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