Corte di Cassazione (5294/2024) – Il pagamento solo parziale in sede di riparto del credito dovuto ad un professionista per l'attività svolta prima del fallimento determina una pari riduzione del diritto a detrarre l'IVA versata.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 14/05/2024 - 11:44Corte di Cassazione, Sez. V tributaria, 28 febbraio 2024, n. 5294 - Pres. Lucio Luciotti, Rel. Maria Giulia Putaturo Donati Viscido di Nocera.
Fallimento – Attività svolta da un professionista a favore di una società successivamente fallita - Pagamento parziale del relativo credito in sede di riparto - Imputazione proporzionale a imponibile e imposta – Detraibilità solo proporzionalmente alla porzione di credito assegnatagli.