Tribunale di Trento – Consecuzione tra procedure: il soggetto il cui credito sia stato riconosciuto prededucibile nel corso del concordato preventivo ha diritto che gli venga riconosciuto in sede fallimentare senza che debba insinuarsi al passivo.

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Data di riferimento: 
10/05/2022

Tribunale di Trento, 10 maggio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Renata Fermanelli, Rel. Francesca Bortolotti, Giud. Massimo Morandini.

Consecuzione tra concordato preventivo e fallimento – Soggetto che ha finanziato il debitore al fine dell'ammissione alla procedura minore – Prededucibilità del suo credito – Diritto al rimborso in sede fallimentare – Assenza di contestazioni – Riconoscimento - Necessità del ricorso all'insinuazione al passivo – Esclusione - Fondamento.

Alla luce del combinato disposto di cui all’ultimo comma dell’art. 111, che, facendo ricorso ad una terminologia plurale, fa riferimento genericamente alle “procedure concorsuali”, e del primo comma dell’art. 111 bis L.F., si deve ritenere che il legislatore abbia inteso estendere a tutti i crediti prededucibili sorti nelle procedure concorsuali e non solo a quelli di quel tipo sorti in corso di fallimento, e quindi in particolare anche a quelli sorti nel corso del precedente concordato preventivo, l’esenzione dalla procedura di accertamento degli stessi per mezzo dello stato passivo ex art. 93 L. F., sempreché si tratti di crediti non contestati per collocazione ed ammontare. Quanto invece alla loro distribuzione, i crediti prededucibili che non siano sorti nel corso della procedura fallimentare, anche se rispondano a tale condizione,  devono essere, ai sensi dell’artt. 113 e ss., L.F.  comunque inseriti nel piano di riparto (per contro, quelli sorti in corso di procedura fallimentare - e solo quelli – possono, sempre se non contestati per collocazione ed ammontare, essere soddisfatti al di fuori della procedura di riparto, sempreché vi sia sufficiente liquidità). La scelta del legislatore si giustifica con la evidente difficoltà da parte del Curatore di conoscere l’effettiva disponibilità delle somme della procedura fallimentare con riferimento a crediti sorti al di fuori di quest’ultima, non essendo di conseguenza in grado di pronunciarsi sull’aspetto liquidatorio, in assenza di un preciso piano di riparto [nello specifico, il Tribunale ha accolto il reclamo ex art. 36 L.F. proposto da un soggetto terzo, che aveva finanziato il debitore nel corso di  un concordato preventivo, poi risolto e sfociato nel fallimento, avverso la decisione del G.D. che aveva respinto la sua richiesta di restituzione diretta, quale credito prededucibile ai sensi di  dell’art. 182 quater, comma 2, L.F., dell’importo finanziato, per non avere il richiedente  insinuato al passivo il suo credito]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-trento-10-maggio-2022-pres-fermanelli-est-bortolotti

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27465.pdf

[in tema di prededuzione in caso di consecutio procedurarum, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 giugno 2019, n. 15724 https://www.unijuris.it/node/4708].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: