Corte di Cassazione (27163/2023) – Liquidazione coatta amministrativa: è opponibile alla procedura la sentenza di condanna nei confronti del soggetto poi sottoposto a quella procedura anche se non ancora passata in giudicato.

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Data di riferimento: 
22/09/2023

Corte di Cassazione, Sez. IV, lavoro, 22 settembre 2023, n. 27163 – Pres. Roberto Bellè, Rel. Andrea Zuliani.

Liquidazione coatta amministrativa – Sentenza di condanna nei confronti di soggetto poi sottoposto a quella procedura – Stato passivo – Opponibilità a quella procedura anche se non ancora passata in giudicato – Indiretto richiamo delle disposizioni in tema di fallimento – Ammissibilità - Fondamento - Commissario – Possibilità di proseguire il relativo giudizio in sede di impugnazione.

La sentenza di condanna pronunciata nei confronti di soggetto solo successivamente sottoposto a liquidazione coatta amministrativa e non ancora passata in giudicato è opponibile alla procedura concorsuale, nel senso che il creditore, sulla base della sentenza impugnata, deve essere ammesso al passivo con riserva, mentre il commissario, a norma dell'art. 96, comma 2, n. 3, l. fall., può proseguire nella fase di impugnazione il relativo giudizio, che non diventa pertanto improcedibile [Principio di diritto], posto che tale disposizione deve intendersi indirettamente richiamata dalla disciplina della liquidazione coatta amministrativa - nonostante l'assenza di rinvio diretto nell'art. 201 l. fall. - e, con essa, la regola della permanenza della cognizione in sede ordinaria sui crediti già oggetto di sentenza ancora impugnabile. (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29924/CrisiImpresa?La-sentenza-di-...

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/cass-22-settembre-2023-n-27163-pres-belle-est-zuliani

[al riguardo la Corte ha precisato che “siffatto principio normativo conserva piena efficacia anche con riferimento all’attuale disciplina contenuta nel d.lgs. n. 14 del 2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), i cui artt. 204, comma 2, lett. c, 227, comma 1, 310 e 312, comma 4, contengono disposizioni del tutto analoghe a quelle contenute nei citati articoli della legge fall. ]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: