Cassazione (12559/2021) – La chiusura dell'amministrazione straordinaria ex L. 95/1979 determina, ai sensi degli art. 55 e 120 L.F., “il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei crediti per capitale e interessi".

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/05/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 maggio 2021, n. 12559 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.

Dichiarazione di fallimento - Interessi sui crediti chirografari – Sospensione - Effetto valido solo all'interno del concorso - Continuo maturarsi – Chiusura della procedura – Richiesta di pagamento – Ammissibilità.

Amministrazione straordinaria ex l. n. 95 del 1979 (cd. legge Prodi) - Chiusura della procedura - Artt. 55 e 120 L.F. - Parte  non soddisfatta dei crediti per capitale e interessi – Riconoscimento – Azioni liberamente esperibili – Cessazione degli effetti della procedura.

Amministrazione straordinaria – Commissario – Somme risultanti a credito - Comunicazione inviata al creditore – Immediata partecipazione al concorso – Riconoscimento d'ufficio del credito – Ammissione al passivo - Effetto interruttivo permanente della prescrizione.

La sospensione del corso degli interessi sui crediti chirografari, di cui all'art. 55, comma 1 L.F., vale solo all'interno del concorso, mentre nei rapporti intercorrenti tra ciascun creditore ed il fallito (l'imprenditore insolvente) gli interessi continuano a maturare. Ne consegue che, una volta chiuso il fallimento, i creditori possono richiedere al debitore tornato in bonis non solo il pagamento della residua somma (comprensiva degli interessi preconcorsuali) ammessa al passivo e non ricevuta nella ripartizione dell'attivo, ma anche gli interessi sul credito per sorte capitale ammesso, come normalmente e ordinariamente prodottisi durante il tempo della pendenza della procedura. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Seppure nella disciplina della liquidazione coatta amministrativa manchi un espresso rinvio al capo VIII del titolo II della legge fallimentare (ovverosia agli artt. 118-123), ciò non toglie che ragioni di ordine sistematico impongano l'applicazione a tale procedura, e perciò ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge n. 95/79 (c.d. legge Prodi) anche a quella di amministrazione straordinaria, dell'art. 120 L.F., che, nella formulazione vigente ratione temporis (anteriore alla riforma di cui al d. lgs. n. 5/06) stabiliva, al comma 2, (come successivamente disposto dal comma 3) che, con la chiusura, i creditori riacquistavano “il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi", e dunque disponeva la cessazione degli "effetti del fallimento per i creditori" (fra cui quello contemplato dall'art. 55 L.F.). Non è infatti ipotizzabile che, solo perché l'art. 201 L.F. non rinvia espressamente all'art. 120, tali effetti permangano per un tempo indefinito dopo la chiusura delle procedure di L.c.a. e di A.S. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Nell'amministrazione straordinaria, sottoposta alla disciplina originaria di cui alla L. n. 95 del 1979 (c.d. Legge Prodi), l'esecutività  dello stato passivo depositato dal commissario, ai sensi dell'art. 209 L.F., determina l'interruzione della prescrizione con effetto permanente anche per i creditori ammessi direttamente a seguito della comunicazione inviata ai sensi dell'art. 207, comma 1, L.F.; non sarebbe infatti giustificabile una disparità di trattamento fra i creditori ammessi allo stato passivo in ragione del vittorioso esperimento dell'opposizione e i creditori la cui partecipazione al concorso segua in via immediata la comunicazione del commissario ex art. 207 L.F.; per questi ultimi, la cui ammissione al passivo non è regolata dal principio della domanda (in sede fallimentare equiparabile, ai sensi dell'art. 94 L.F., all'atto con cui si inizia un giudizio), ma avviene per impulso d'ufficio, l'effetto interruttivo permanente della prescrizione si determina dunque, anche per quanto concerne l'accessorio rappresentato dagli interessi, dal momento del definitivo, e non più revocabile, riconoscimento del credito, ovvero dalla data di esecutività dell'elenco di cui all'art. 209, primo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/26367.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 giugno 2020, n. 11983 https://www.unijuris.it/node/5259 eCorte di Cassazione, Sez. I civ., 09 luglio 2020, n. 14527  https://www.unijuris.it/node/5276].

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: