Trib. Napoli- Int. Fin.- Titoli Argentina, legittimazione ad agire, contratto quadro, norme sopravvenute e nullità.

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Data di riferimento: 
30/12/2010

Tribunale Napoli, 30 dicembre 2010 - Pres. Minisci, est. Suriano.

Il conferimento di una mandato ad un'associazione volta a prestare attività di assistenza e consulenza in favore di investitori in titoli di emittenti argentini, per la rappresentanza nelle trattative sui crediti derivanti dagli stessi, non costituisce causa di impedimento all'avvio di separate azioni giudiziarie da parte dei mandanti attori. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Non comporta difetto di legittimazione attiva l'intervenuta adesione all'offerta pubblica di scambio promossa dalla Repubblica Argentina, atteso che le rinunce contenute nell'adesione di detta offerta non spiegano effetti nei confronti dell'investitore per l'attività illecita eventualmente posta in essere dall'intermediario. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

Il contratto quadro, quale contratto di durata, deve essere adeguato al mutamento delle normative emanate nel corso del tempo, pena la nullità sopravvenuta dello stesso. Per questo motivo, anche in presenza di un contratto quadro valido ed efficace al tempo della sua sottoscrizione, sono nulli gli ordini di negoziazione impartiti in assenza di un contratto quadro che, per effetto di norme sopravvenute, avrebbe dovuto essere stipulato per iscritto e avrebbe dovuto contenere determinate informazioni, a pena di nullità. (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]