Corte Cassazione - Il curatore e l'azione di responsabilità contro gli amministratori nelle società a responsabilità limitata..

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Data di riferimento: 
21/07/2010

Cassazione civile, sez. I , 21 luglio 2010, n. 17121 - Pres. Carnevale - Est. Nappi.

Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Società e consorzi - Organi - Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Disciplina conseguente alla riforma del d.lgs. n. 6 del 2003 - Mancato richiamo alle norme in materia di società per azioni - Effetti sulla legittimazione del curatore - Irrilevanza - Ragioni - Interpretazione conforme alla riformulazione dell'art.146 legge fall. ex d.lgs. n. 5 del 2006.

In tema di responsabilità degli amministratori di società a responsabilità limitata, la riforma societaria di cui al d. lgs. n. 6 del 2003, che pur non prevede più il richiamo, negli artt. 2476 e 2487 cod. civ., agli artt. 2392, 2393 e 2394 cod. civ., e cioè alle norme in materia di società per azioni, non spiega alcuna rilevanza abrogativa sulla legittimazione del curatore della società a responsabilità limitata che sia fallita, all'esercizio della predetta azione ai sensi dell'art. 146 legge fall., in quanto per tale disposizione, riformulata dall'art.130 del d. lgs. n. 5 del 2006, tale organo è abilitato all'esercizio di qualsiasi azione di responsabilità contro amministratori, organi di controllo, direttori generali e liquidatori di società, così confermandosi l'interpretazione per cui, anche nel testo originario, si riconosceva la legittimazione del curatore all'esercizio delle azioni comunque esercitabili dai soci o dai creditori nei confronti degli amministratori, indipendentemente dallo specifico riferimento agli artt. 2393 e 2394 cod. civ.. (massima ufficiale)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: