Tribunale di Napoli – Azione ex art. 146, secondo comma, L.F.: considerazioni in tema di responsabilità degli amministratori di società fallita e di responsabilità solidale, dei soci, in particolare di quello di maggioranza.

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Data di riferimento: 
11/12/2023

Tribunale di Napoli, Sez. Spec. In Materia d'Impresa, 11 dicembre 2023 – Pres. Leonardo Pica, Rel. Adriano Del Bene, Giud. Caterina Di Martino.

Fallimento – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Natura inscindibile e unitaria -. Tutela possibile sia della società che dei creditori – Onere probatorio gravante sul curatore a seconda dei casi.

Fallimento – Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori – Estensione nei confronti  dei soci quali responsabili solidali – Presupposti necessari – Irrilevanza del fare riferimento al socio di maggioranza.

L'azione ex art. 146, comma 2,, L.F., proponibile tra l’altro nei confronti degli amministratori e dei liquidatori della società fallita, presenta natura inscindibile ed unitaria, in quanto cumula le due possibili forme di tutela previste, per la società ex art. 2393 c.c. e per i creditori ex art. 2394 c.c. le quali si trasferiscono, con l'apertura del fallimento, in capo al curatore; essa non rappresenta quindi un tertium genus, potendo fondarsi su presupposti sia dell'una che dell'altra azione, fermo il rispetto delle regole e degli oneri probatori inerenti a ciascuna. Nel primo caso il curatore ha l'onere di dimostrare l'inadempimento da parte dell'amministratore ai doveri derivanti dalla legge o dall'atto costitutivo, ovvero a quello generale di diligenza, ovvero ai doveri di vigilanza attiva e di intervento operoso, che la società ne abbia ricevuto un danno patrimoniale e che tale pregiudizio sia la conseguenza diretta ed immediata dell'inadempimento degli amministratori, spettando, invece, all'amministratore la prova che è derivato da causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.); nel secondo caso, stante che l'azione di responsabilità si propone di tutelare l'integrità del patrimonio sociale, trovando così fondamento nel principio generale della tutela extracontrattuale del credito di cui agli artt. 2740 e 2043 c.c., il curatore deve, invece, provare l'inosservanza da parte dell'amministratore degli obblighi inerenti la conservazione del patrimonio, che tali inadempimenti sono dovuti a dolo o colpa (ma la violazione di specifiche prescrizioni poste dalla legge a carico degli amministratori funzionali alla tutela del patrimonio e alla sua integrità integra di per sé sola gli estremi della colpa cd. specifica) e che hanno provocato l'insufficienza del patrimonio al soddisfacimento dei crediti sociali. Per contro, gli amministratori andranno esenti da responsabilità nel caso in cui provino di avere in buona fede, raggiunto una decisione adeguatamente informata, ragionevole, in quanto in linea con i normali criteri che devono ispirare  un operatore economico (liceità, razionalità, congruità), e in assenza di un interesse in conflitto con quello della società e di aver seguito le cautele e svolto le verifiche che si imponevano nel singolo caso, risultando in presenza di quei presupposti insindacabili le scelte gestionali dagli stessi assunte. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Quanto alla possibilità dell'estensione della responsabilità “gestoria” ai soci, in solido con quella dell’organo amministrativo, come tipizzata dall'art. 2476, 7° comma, c.c., essa prescinde dal suo svolgimento in forma sistematica e non occasionale che è tipica della figura dell’amministratore di fatto e deve inverarsi e materializzarsi in una condotta decisoria, extrassembleare o in sede assembleare, che concorra con l’organo amministrativo nel compimento degli atti  di mala gestio dannosi per la società. e  deve sostanziarsi nella consapevolezza, da parte del socio, dell’antigiuridicità della sua condotta, e quindi richiede la prova che il socio si sia rappresentato ed abbia voluto influire con la sua condotta sull’operato dell’organo amministrativo. La qualità di socio di maggioranza, in particolare,  non esime il curatore dalla prova di tale presupposto poiché altrimenti si finirebbe per costruire un’ipotesi di responsabilità oggettiva, fondata sull’assunto che il socio di maggioranza non può che condividere la gestione amministrativa, specie se foriera di particolari vantaggi a suo favore ed a detrimento della compagine sociale, che non trova riscontro.nel suddetto articolo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/30726/CrisiImpresa?Fallimento-e-responsabilit%C3%A0-del-socio-di-maggioranza-per-gli-atti-illeciti-dell%E2%80%99organo-amministrativo

[in tema di prova e di possibile inversione della prova in sede di azione di responsabilità promossa dal curatore ex art. 146 L.F. nei confronti degli amministratori della società fallita, in particolare nel caso di mancanza delle scritture contabili della società, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 aprile 2011 n. 7606 https://www.unijuris.it/node/4406, questione poi definita da:  Cassazione civile, Sez. Un., 6 maggio 2015, n. 9100 https://www.unijuris.it/node/2606; in tema di responsabilità, in particolare, oltre che degli amministratori anche dei soci che si siano intromessi: Tribunale di Roma, Sez. Spec. Impresa, 01 giugno 2016 https://www.unijuris.it/node/2965].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: