Corte di Cassazione - Locazione finanziaria e trattamento del credito destinato a soddisfarsi al di fuori della riparto.

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Data di riferimento: 
15/07/2011

Cassazione civile, sez. I , 15 luglio 2011, n. 15701 - Pres. Proto - Est. Didone.

Fallimento - Locazione finanziaria - Credito del concedente da soddisfarsi al di fuori del riparto - Ammissione al passivo prima della vendita o nuova allocazione del bene.

Fallimento - Locazione finanziaria - Credito del concedente - Esclusione dal concorso sostanziale - Sottoposizione al concorso formale - Accertamento del passivo - Necessità.

Quella parte di credito che, a norma dell'articolo 72 quater, legge fallimentare, è destinata a soddisfarsi al di fuori del riparto sul bene oggetto di locazione finanziaria deve essere ammessa al passivo anche se non si è ancora proceduto alla vendita o alla nuova allocazione del bene. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il credito che, a norma dell'articolo 72 quater, legge fallimentare, è destinato a soddisfarsi sul bene oggetto di locazione finanziaria al di fuori del concorso sostanziale con gli altri creditori, è comunque sottoposto al concorso formale e deve pertanto essere verificato in sede di accertamento del passivo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]