Tribunale di Vicenza - Liquidazione posta in essere in esecuzione del piano di concordato e autorizzazione del giudice delegato.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 14/01/2013 - 15:27
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Data di riferimento:
11/05/2012
Reclamo ex artt. 26 e 36 l.f.
Tribunale Vicenza, 11 maggio 2012 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.
Fallimento - Concordato preventivo - Esecuzione - Autorizzazione del G.D. - Non necessità - Diniego di autorizzazione ad effettuare pagamenti in esecuzione del C.P. - Reclamo - Inammissibilità (artt. 26, 36, 164, 165, 182 l.f.).
L'attività liquidatoria posta in essere in esecuzione del piano concordato non è soggetta di norma ad autorizzazione del G.D., e pertanto un eventuale diniego di autorizzazione ad effettuare un pagamento concordatario non è reclamabile. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]