Tribunale di Verona - Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti e applicazione al concordato con riserva .

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Data di riferimento: 
31/10/2012

Tribunale Verona, 31 ottobre 2012 - Pres. Platania - Est. Fontana.

Concordato preventivo - Scioglimento e sospensione dei contratti pendenti - Applicazione al concordato con riserva - Esclusione.

La disciplina di cui all'art. 169 bis legge fall., la quale consente al proponente il concordato di richiedere l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione alla data di presentazione del ricorso, è applicabile unicamente nell'ambito del ricorso per concordato di cui al primo comma dell'art. 161 legge fall. e non nel caso in cui venga presentata domanda di concordato con riserva di presentazione del piano e della documentazione di cui al sesto comma della stesa norma. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione degli Avv.ti Filippo Canepa e Maurizio Zonca

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]