Corte di Cassazione – Insinuazione tardiva ed onere del curatore di provare il ritardo colpevole del creditore.

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Data di riferimento: 
14/05/2013

Cassazione civile, sez. VI, 14 maggio 2013, n. 11447 - Pres. Di Palma, Rel. Cultrera.

Curatore - Comunicazione ex art. 92 L. Fall. - Servizio postale - Ritardo colpevole del creditore - Onere della prova - Avviso di ricevimento.

Qualora il curatore, tenuto ad applicare i mezzi di comunicazione che forniscano la prova dell'avvenuta ricezione, abbia effettuato la comunicazione prescritta dall'art. 92 L. Fall. a mezzo del servizio postale con piego raccomandato, egli è gravato dell'onere di provare il ritardo colpevole del creditore che abbia proposto istanza d'insinuazione tardiva ex art. 101 L. Fall., mediante produzione, a corredo della relativa eccezione, dell'avviso di ricevimento. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]