Tribunale di Vicenza - Accordi di ristrutturazione, credito contestato e accantonamento.

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Data di riferimento: 
17/05/2013

Tribunale Vicenza 17 maggio 2013 - Pres. Colasanto - Est. Limitone.

Fallimento – Accordi di ristrutturazione – Crediti contestati – Incidenza sulle  maggioranze – Esclusione – Accantonamento – Non necessità – Eventuale obbligo di pagamento integrale – Sussiste – Incidenza su validità ed efficacia dell’accordo – Esclusione.

Nell’accordo di ristrutturazione (sia nella fase cautelare che in quella dell’omologazione) non deve essere disposto accantonamento per il credito contestato (che non va conteggiato nelle percentuali di legge), in quanto tale credito, se ed in quanto verrà accertato, dovrà essere pagato al 100% al di fuori dello stesso accordo, il quale non è destinato a perdere efficacia per questo solo motivo. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

 

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it – riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]