Tribunale di Udine - Privilegio del credito IRAP: insussistenza

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Data di riferimento: 
14/11/2008

L'IRAP é stata istituita nel 1997 (D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446), mentre l'art. 2752 cod. civ. é stato da ultimo "riformulato" nel 1999 dal D. Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, art. 33, lettera a) (che ha sostituito il comma 1 dell'art. 2752) con la conseguenza che se il Legislatore avesse voluto, già in tale sede, effettivamente estendere anche all'IRAP il regime privilegiato espressamente previsto dalla disposizione in questione per l'IRPEF, per l'IRPEG e per l'ILOR ( come effettivamente ha fatto con l'ultimo intervento legislativo), avrebbe utilizzato tale quadro normativo del 1999 per includervi (accanto a quella dell'IRPEF, dell'IRPEG ed dell'ILOR) anche l'IRAP, visto che quest'ultima imposta già esisteva. Ne consegue che il mancato inserimento dell'Irap nel novero di tali imposte fa ritenere non condivisibile l'interpretazione estensiva "caldeggiata" dalla predetta Risoluzione del 5 aprile 2005 41/E . e che pertanto al credito IRAP non va riconosciuto il privilegio di cui all'art. 2752,comma 3 c.c., se non per i periodi di imposta successivi alla modifica di cui al d. l. 1.10.2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni in data 29.11.2007, n. 222, che all'art. 39 ha integrato il quarto comma dell'art. 2752 cod. civ. attribuendo all'Irap la medesima prelazione prevista per i crediti dello stato per imposte sul reddito.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]