Tribunale di Ravenna – Omologazione degli accordi di strutturazione dei debiti: termine per proporre opposizione e oggetto della valutazione del tribunale.

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Data di riferimento: 
10/10/2013

Tribunale di Ravenna, 10 ottobre 2013 – Pres. dott. Gilotta, rel dott. Farolfi

 

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Natura – Procedura concorsuale – Negazione.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Opposizione – Termine – Perentorietà – Sospensione feriale – Insussistenza. 

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Opposizione – Patrocinio del difensore.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Opposizione – Interesse.

Accordo di ristrutturazione dei debiti – Omologazione – Tribunale – Oggetto della valutazione. 

 

L’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182bis l.f. non costituisce una procedura concorsuale, benché dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese siano fatti discendere, dalla legge, il divieto per i creditori aventi titolo anteriore di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore o di acquisire titoli di prelazione non concordati. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

Il termine di trenta giorni per proporre opposizione all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’art. 182 bis, 4° co. l.f., costituisce un termine perentorio e non soggetto alla sospensione feriale. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

È necessaria l’assistenza del difensore per poter validamente ed efficacemente proporre opposizione all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti. La costituzione a mezzo del difensore nel giudizio di opposizione non è idonea a sanare la mancanza di procura originaria, poiché tale costituzione ha efficacia solamente ex nunc e, se avvenuta dopo lo spirare dei trenta giorni per proporre opposizione, è tardiva. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

L’interesse ad opporsi all’omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti può essere esteso sino a ricomprendere coloro che sarebbero danneggiati dalla produzione degli effetti dell’accordo omologato (stabilità dei pagamenti e degli atti compiuti in forza dell’accordo medesimo, esenzione degli atti esecutivi dell’accordo dalla revocatoria fallimentare e dai reati di bancarotta), ma non può riguardare soggetti che vantano meri auspici o posizioni assimilabili ad un interesse di fatto, del tutto generico, non tutelabile giuridicamente. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

In sede di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, sussiste il potere del tribunale di vagliare l’effettivo raggiungimento delle maggioranze richieste, l’assenza di profili di nullità, l’attuabilità del piano sotteso all’accordo come desumibile attraverso un vaglio di coerenza e logicità dell’asseverazione compiuta dal professionista di cui all’art. 182 bis, co. 1, l.f , nonché ogni questione che attiene ai presupposti di accesso della procedura, quali la documentazione da allegare, le caratteristiche ed i vizi della relazione dell'esperto, l'adesione del 60% dei crediti e la attuabilità dell'accordo con riferimento alla idoneità ad assicurare il pagamento dei creditori estranei. Non può, invece, il giudice dell'omologa prendere in considerazione profili di merito delle opzioni che le parti hanno trasfuso nel negozio o nei negozi costruiti a fini ristrutturativi, spingendosi a valutare e/o censurare la discrezionalità imprenditoriale e, quindi, le singole azioni attraverso le quali il debitore, con l’accordo dei suoi creditori, si propone di raggiungere un livello di ristrutturazione del debito tale da consentirne la sopravvivenza e il rilancio dell’impresa. (Giulia Gabassi – Riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]