Corte d’Appello di Milano – Revoca del concordato preventivo: il pagamento preferenziale di un creditore mediante compensazione non costituisce sempre atto di frode.

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Data di riferimento: 
18/04/2014

Reclamo ex art. 18 l.f.

 

Corte d’Appello di Milano 18.4.2014 – Pres. Rel. Roggero.

 

Concordato preventivo – Pagamento preferenziale di un creditore mediante compensazione con il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile – Non costituisce atto di frode – Non comporta revoca ex art. 173 l. fall. – Condizioni.

 

Finanziamenti dei soci – Postergazione – Art. 2467 c.c. – Raffronto liquidità a breve termine/passività – Di poco inferiore a 1 – Non sussiste eccessivo squilibrio indebitamento/patrimonio netto. 

 

Il pagamento preferenziale di un creditore, mediante compensazione con il prezzo ricavato dalla vendita di un immobile, non costituisce atto in frode tale da determinare la revoca del concordato preventivo, ex art. 173 l. fall., qualora tale pagamento sia stato palesato ed evidenziato al ceto creditorio, nonché sia funzionale alla vendita dell’immobile, vendita che costituisce il caposaldo della proposta concordataria. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata). 

 

Non sussiste il requisito dell'eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto, di cui all'art. 2467 c.c., qualora il raffronto tra liquidità a breve termine dell'azienda (disponibilità liquide immediate e differite) e ammontare delle passività correnti sia di poco inferiore a 1.

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]