Corte d’Appello di Genova – Concordato preventivo: integrazione del concordato con riserva, revoca, connessione con la dichiarazione di fallimento.

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Data di riferimento: 
20/02/2014

Reclamo ex art. 18 l.f.

 

Corte d’Appello di Genova, sez. I, 20 febbraio 2014, n. 1332 – Pres. Rel. Bonavia.

 

Concordato preventivo con riserva – Atto promanante esclusivamente da terzi – Non qualificabile come integrazione del piano.

 

Concordato preventivo – Revoca dell’ammissione – Atti di frode – Esempi.

 

Concordato preventivo – Superamento del principio di prevenzione – Connessione tra rigetto dell’omologazione e dichiarazione di fallimento – Esigenza di coordinamento.

 

Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento – Corte d’Appello – Sussistenza stato di insolvenza – Desumibile da progetto di stato passivo.

 

 

È insuscettibile di essere qualificato come proposta integrativa del piano concordatario l’atto promanante da terzi, i quali assumono il mero impegno, privo della predeterminazione di qualsiasi termine, a sottoscrivere un ulteriore atto di vincolo di destinazione ai sensi dell’art. 2465 ter cod. civ., in favore del concordato preventivo, relativamente alla nuda proprietà di un bene immobile: ciò in quanto si tratta di un atto non proveniente dalla società ammessa al concordato con riserva, né da quest’ultima fatto proprio mediante la redazione di apposita integrazione alla precedente proposta .(Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

In materia di revoca dell’ammissione al concordato preventivo, ex art. 173 l. fall., i comportamenti tenuti dal debitore successivamente all’omologazione, quali lo storno di somme, l’azzeramento della liquidità di cassa, il sostanziale azzeramento delle rimanenze di magazzino, l’insorgenza di posizioni creditorie di terzi nel corso del concordato preventivo per effetto della continuazione dell’attività di impresa nell’unità operativa, la cui esistenza sia stata taciuta nella domanda di concordato, costituiscono atti di frode. Del pari qualificabile come atto di frode è l’omesso tempestivo deposito dei libri contabili e sociali da parte del proponente se, una volta depositate, tali scritture risultano tenute in maniera formalmente irregolare, lacunosa ed errata, e quindi sono tali da poter alterare la percezione dei creditori circa la reale situazione della società debitrice, influenzando il loro giudizio. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Nonostante il d. lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 abbia modificato l’art. 160 l. fall., determinando il superamento del principio di prevenzione che posponeva la pronuncia di fallimento al previo esaurimento della soluzione concordata della crisi dell’impresa, il rigetto dell’omologazione e la dichiarazione di fallimento sono legati da un rapporto di connessione, che determina un’esigenza di coordinamento fra i due procedimenti: è da ritenersi rispettata tale esigenza nel caso in cui il Tribunale abbia posto in essere un rinvio “calibrato” della procedura prefallimentare in relazione all’evoluzione della procedura di concordato preventivo. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

La Corte d’Appello, investita del reclamo avverso la dichiarazione di fallimento, può avvalersi dei successivi atti della procedura concorsuale, ed in particolare del progetto di stato passivo, ai fini della valutazione circa la sussistenza dello stato di insolvenza. (Fiorenza Prada - Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dal Prof. Avv. Alfredo Antonini.

 

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]