Cassazione Civile – Opposizione ex art. 99 l. fall.: grado di merito a cognizione piena ed esclusione delle preclusioni istruttorie precedentemente maturate.

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Data di riferimento: 
09/10/2014

 

Cassazione Civile, Sez. VI, ord. n. 21365, 9 ottobre 2014, Pres. Di Palma, Rel. Scaldaferri.

 

Art. 99 l. fall. – Grado di merito a cognizione piena – Indicazione dei mezzi di prova – Termine preclusivo.

 

Il rimedio di cui all’art. 99 l. fall., mirando a rimuovere un provvedimento emesso sulla base di una cognizione sommaria, consente al creditore escluso un grado di merito a cognizione piena, non condizionata da preclusioni istruttorie precedentemente maturate, e anzi, espressamente escluse dal tenore dell’art. 99 l. fall., il cui testo prevede, sin dagli atti introduttivi, l’onere a pena di decadenza di specifica indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti di cui la parte intende avvalersi, così segnando quale termine preclusivo per l’articolazione dei mezzi istruttori quello della proposizione dell’opposizione. (Vincenzo Antonini, riproduzione riservata)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]