Tribunale di Forlì – Attività strumentale alla procedura concorsuale e prededuzione del credito.

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Data di riferimento: 
22/10/2014

 

Tribunale di Forlì, 22 ottobre 2014 – G.D. A. Pazzi.

 

Fallimento – Prededuzione – Crediti prededucibili tipici e atipici – Criterio cronologico e criterio teleologico – Crediti prededucibili atipici funzionali – Attività strumentale alla procedura concorsuale – Professionista al servizio dell’imprenditore poi dichiarato fallito – Concordato preventivo – Commissario giudiziale.

 

Fallimento – Concordato preventivo – Commissario giudiziale – Crediti anteriori al concordato preventivo sfociato nel fallimento – Crediti prededucibili atipici funzionali – Attività strumentale alla procedura concorsuale – Prededuzione.

 

Ai crediti prededucibili atipici di ordine giudiziale, ovvero ai crediti sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali ai sensi dell’art. 111, comma 2, L.F., la prededuzione può essere riconosciuta sulla scorta di due distinti e autonomi criteri: quello cronologico, relativo ad atti posti in essere in costanza della procedura, e quello teleologico, relativo ad atti anteriori alla procedura ma ad essa funzionali. In forza del combinato disposto di cui agli artt. 67, comma 3, lett. g), e 111, comma 2, L.F. devono dunque essere considerati crediti prededucibili, assunti in funzione delle procedure concorsuali, anche quelli aventi per oggetto la prestazione di servizi strumentali alle procedure, dovendosi intendere l’enunciato “strumentale” come sinonimo di “funzionale”. Ne consegue che sono crediti prededucibili quelli inerenti all'attività effettuata dal professionista in favore dell'imprenditore, poi dichiarato fallito, in conseguenza dell'ammissione del concordato preventivo e i crediti del Commissario giudiziale nella prima procedura di concordato preventivo, non assumendo detti crediti natura concorsuale per il fatto di essere sorti in un momento antecedente al fallimento. (Laura Trovò – Riproduzione riservata)

 

I crediti sorti anteriormente all'inizio del concordato preventivo poi sfociato nel fallimento rientrano tra i crediti prededucibili atipici “funzionali” qualora le attività dalle quali essi originano siano state funzionali o strumentali rispetto alla procedura concorsuale. Tale funzionalità o strumentalità deve essere valutata dal Giudice delegato in sede di riconoscimento della prededuzione tenendo conto non solo degli automatici vantaggi per i creditori derivanti dall'introduzione della procedura concorsuale, in ragione degli effetti tipici della consecuzione, ma anche del decisivo contributo dato al conseguimento dei vantaggi per la massa dei creditori e dell'adeguatezza funzionale della prestazione resa alle necessità risanatorie dell’azienda (Nel caso di specie il GD si è pronunciato in ordine alla prededuzione del credito del Commissario giudiziale nella prima procedura di concordato preventivo). (Laura Trovò – Riproduzione riservata) 

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/11583.pdf

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]