Corte di Cassazione – Domanda di risarcimento, in sede ordinaria, del danno derivante dalla circolazione dei veicoli, proposta dal danneggiato nei confronti del responsabile nel frattempo fallito, e vis attractiva del foro fallimentare.

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Data di riferimento: 
08/01/2016

 

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 08 gennaio 2016 n. 128 – Pres. Chiarini, Rel. Sestini.

 

Assicurazione volontaria – Copertura della responsabilità civile – Indennità dovuta all’assicurato  dall’assicuratore – Privilegio ex art. 2767 c.c. – Finalità -   Assicurazione obbligatoria – Responsabilità derivante dalla circolazione di veicoli e natanti – L. 990/69 - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore – Riconoscimento del privilegio – Irrilevanza.

 

Procedimento contenzioso ordinario - Richiesta di risarcimento del danno – Fallimento del proprietario responsabile – Improseguibilità della causa – Vis attractiva del foro fallimentare – Istanza di ammissione al passivo – Eccezione  -  Ipotesi di rinuncia alla pretesa risarcitoria.

 

Responsabilità per sinistro stradale – Risarcimento - Azione diretta nei confronti dell’assicuratore –Litisconsorzio necessario – Partecipazione dell’assicurato fallito – Irrilevanza – Ammissibilità della  pronuncia giudiziale – Non incidenza sulla massa dei creditori.

 

Il privilegio di cui all'art. 2767 c.c.,che è riconosciuto al danneggiato sull’indennità dovuta dall’assicuratore all’assicurato in ipotesi di responsabilità civile di questi e che è ispirato all’esigenza di sottrarre il terzo al concorso dei creditori chirografari dell’assicurato, trova applicazione solo nell’ ipotesi di assicurazione volontaria e non anche in caso di assicurazione obbligatoria, quale quella che copre la  responsabilità derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, dal momento che la legge 24 dicembre 1969 n. 990 art. 18 consente al danneggiato di esercitare azione diretta per il risarcimento del danno nei confronti dell’assicuratore. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

Quando in un ordinario procedimento contenzioso sia stata proposta  una domanda di risarcimento del danno da sinistro stradale, sia nei confronti del proprietario del veicolo che ha causato il danno, sia nei confronti del suo assicuratore, il fallimento del primo comporta l’improseguibilità di qualsiasi domanda di condanna nei confronti di entrambi, con conseguente devoluzione della richiesta al tribunale fallimentare mediante istanza di ammissione al passivo; ciò a meno che  il danneggiato, dopo che il giudizio sia stato riassunto nei confronti della curatela, non rinunci ad ogni pretesa, ovvero dichiari formalmente che la richiesta condanna nei confronti del fallito deve intendersi eseguibile solo nell’eventualità che questi dovesse tornare in bonis. (in senso analogo Cass. n. 17035/2011 e 10640/2012). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Ove la domanda di condanna al risarcimento, ex art. 18, legge 990/69, sia diretta esclusivamente nei confronti dell’assicuratore, la circostanza che al giudizio partecipi, per effetto del litisconsorzio necessario previsto dall’art. 23 di detta legge, l’assicurato sottoposto a procedura concorsuale (in persona del curatore o del commissario liquidatore) non rende operante la vis attractiva del foro fallimentare e il giudizio risarcitorio potrà proseguire, fino al suo naturale epilogo, nelle forme dell’ordinario procedimento contenzioso, dato che  la pronuncia giudiziale non potrà incidere sulla massa ed influire sulla par condicio creditorum. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

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