Tribunale di Fermo – Fallimento in estensione tra un imprenditore, persona fisica o società, ed altre società di capitali: elementi da cui desumere l’unicità della realtà imprenditoriale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
31/08/2016

 

Tribunale di Fermo 31 agosto 2016 - Pres. Marziali, Est. Pulicati.

 

Società di fatto - Fallimento in estensione - Gestione di un’unica attività imprenditoriale - Elementi da cui desumerla.

 

Ai sensi dell’art.147 L.F., dopo il fallimento di un imprenditore, sia esso persona fisica o società, il curatore è legittimato a richiedere il fallimento in estensione di una società di fatto fra la fallita ed altre società di capitali, senza necessità dell’accertamento della loro specifica insolvenza, seppure queste abbiano omesso di adempiere alle formalità di cui all’art. 2361, secondo comma, c.c. (delibera assembleare e specifica informativa nella nota integrativa a bilancio) qualora sussistano una serie di elementi (compagini sociali connotate dall’affectio familiaris, sede di operatività situata presso il medesimo stabile, continuità aziendale con la fallita, utilizzo di un identico marchio, commistione  di attrezzature, merci, mezzi finanziari, dipendenti e fornitori) dai quali desumere la gestione di un’unica attività imprenditoriale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/15781.pdf

 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: