Tribunale di Reggio Emilia – Concordato preventivo ed istanza di sospensione di contratti bancari non accoglibile, formulata chiedendone l’accoglimento “inaudita altera parte”.
Tribunale di Reggio Emilia 08 luglio 2015 – Pres. Rosaria Sevastano - Rel. Luciano Varotti.
Concordato preventivo – Contratti bancari – Istanza di sospensione – Pendenza dei rapporti – Audizione dell’altro contraente – Presupposti necessari per l’accoglimento.
Ai sensi dell’art. 169 bis, come risultante a seguito delle modifiche introdotte dal decreto legge 83 del 2015 che, tra l’altro, ha sostituito la rubrica di detta disposizione da “contratti in corso di esecuzione” a “contratti pendenti”, facendola così coincidere con quella contenuta nell’art. 72 L.F., si deve ritenere che non risulti accoglibile l’istanza di sospensione, formulata dal proponente in sede di presentazione di un ricorso per l’ammissione alla procedura di concordato preventivo, delle cessioni di credito già perfezionate e dei mandati all’incasso con patto di compensazione, già conferiti alla banca a fronte di anticipazioni già ricevute dal cliente, in quanto integranti ipotesi di contratti già eseguiti da entrambe le parti. Vieppiù l’istanza di scioglimento risulta non accoglibile in un caso, come quello di specie, in cui il debitore abbia formulato la sua istanza di sospensione “inaudita altera parte”, stante che la nuova formulazione dell’art. 169 bis L.F. prevede che la decisione sul punto da parte del giudice delegato debba aver luogo con decreto motivato “sentito l’altro contraente”. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)