Corte di Cassazione (8869/17) – Termine per l’impugnazione da parte di creditore tardivo di un credito ammesso a favore di un terzo ed applicazione analogica dell’art. 327 c.p.c.

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Data di riferimento: 
04/04/2017

Cassazione civile, sez. I, 05 Aprile 2017, n. 8869. Aniello Nappi, pres. - Francesco Terrusi, rel.

Fallimento – Accertamento del passivo – Impugnazione da parte di creditore tardivo di credito ammesso a favore di un terzo – Ammissibilità – Termine – Applicazione analogica art. 327 c.p.c.

Nell’ipotesi in cui un creditore tardivo, per poter essere ammesso, debba ottenere l’esclusione dell’altrui ammissione per lo stesso credito [nel caso specifico due diversi legali chiedevano l’ammissione al passivo di un credito inerente le medesime prestazioni], deve analogicamente applicarsi l’art. 327 c.p.c. che in materia processuale identifica il generale principio secondo cui, decorsi sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento assunto non possono più essere proposte le impugnazioni ordinarie. Ne deriva che l'impugnazione del credito ammesso a favore di un terzo può essere proposta dal creditore tardivo - contestualmente alla dichiarazione tardiva del suo credito ove si sia in presenza di situazioni soggettive tra loro in conflitto - entro sei mesi dalla chiusura dello stato passivo, unica eccezione essendo rappresentata dalla non conoscenza del processo fallimentare, della cui prova è onerato il creditore. (Francesco Gabassi - riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17100.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: