Corte di Cassazione (8100/2016) – Inefficacia del deposito tardivo della somma di cui all’art. 163 l.fall. per la procedura di concordato stante la natura perentoria del termine fissato dal tribunale.

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Data di riferimento: 
21/04/2016

Cassazione civile, sez. I, 21 Aprile 2016, n. 8100. Pres. Aniello Nappi, Rel. Antonio Didone.

Somma necessaria per la procedura di concordato preventivo - Termine ex art. 163 l.fall. per il deposito - Perentorietà - Deposito tardivo – Inefficacia.

In tema di concordato preventivo, il termine fissato dal tribunale, ai sensi dell'art. 163 l.fall., per il deposito della somma che si presume necessaria per l'intera procedura ha carattere perentorio, atteso che la prosecuzione di quest'ultima richiede la piena disponibilità, da parte del commissario, dell'importo a tal fine destinato e questa esigenza può essere soddisfatta soltanto con la preventiva costituzione del fondo nel rispetto del predetto termine, da considerarsi quindi improrogabile, con conseguente inefficacia del deposito tardivamente effettuato. (massima ufficiale)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18624.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: