Tribunale di Aosta – Procedura esecutiva mobiliare pendente alla data di dichiarazione di fallimento: provvedimenti del giudice conseguenti al mancato subentro da parte del curatore.

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Data di riferimento: 
21/11/2017

Tribunale di Aosta, Sez. Civ., 21 novembre 2017 – Giudice dell'Esecuzione  Giuseppe di Filippo.

Dichiarazione di fallimento -  Procedura esecutiva mobiliare pendente – Curatore – Mancato subentro – Giudice dell'esecuzione – Dichiarazione di improcedibilità –  Ipotesi di chiusura anticipata - Ufficiale Giudiziario - Art. 122 comma terzo, del D.P.R. n. 1229/1959 – Compenso non dovuto.

Laddove alla data dichiarazione di fallimento sia pendente una procedura esecutiva mobiliare ed il curatore fallimentare vi intervenga e manifesti nella forma più libera  la sua intenzione, ex art 107, sesto comma, seconda parte, L.F., di non subentrarvi, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità della procedura e assegna le somme ricavate dalla vendita al fallimento, cui spetta ai sensi dell'art. 42,secondo comma, L.F. la disponibilità dei beni.  In tal caso, a norma del'art 122 comma terzo, del D.P.R. n. 1229/1959, rigetta la richiesta di compenso avanzata dall'Ufficiale Giudiziario,  in quanto la dichiarazione di improcedibilità risulta essere ipotesi assimilabile ad una chiusura anticipata ex art. 532, secondo comma, terzo periodo, c.p.c., a fronte della quale tale compenso non è dovuto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18829.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: