Tribunale di Milano – Fallimento revocato: liquidazione nell'ambito di un giudizio contenzioso ordinario del compenso spettante al difensore della procedura per l'attività anteriormente svolta.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 13 febbraio 2018 – Giudice Est. Filippo D'Aquino.
Fallimento revocato – Difensore incaricato dal curatela – Attività svolta - Compenso spettante – Pagamento in capo all'Erario – Art. 147 del D.P.R. 115/2002 – Interpretazione estensiva – Liquidazione - Giudizio contenzioso ordinario.
In assenza di responsabilità di una parte privata (in particolare, creditore istante o soggetto fallito) in caso di fallimento revocato, vanno postia carico dell'Erario, quali spese della procedura, non solo il compenso del curatore, ma anche quello del difensore del fallimento, come maturato anteriormente alla disposta revoca, in quanto entrambi professionisti o soggetti incaricati di svolgere un’attività professionale sia pure nell’interesse di una collettività indifferenziata di soggetti; ciò deve ritenersi in considerazione del disposto dell' art. 147 del D.P.R. 115/2002 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), il cui dettato deve interpretarsi estensivamente alla luce dell'interpretazione dell' art. 146 dello stesso decreto, in tema di fallimento privo di fondi, fatta propria dalla Corte costituzionale (sentenza n. 174/2006). La liquidazione di tale compenso deve, in tal caso, necessariamente avvenire nell'ambito di un giudizio contenzioso ordinario, nel rispetto del principio del contraddittorio con la parte tenuta al pagamento, essendo cessati gli organi del fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista Tribunale di Sulmona 12 maggio 2011 https://www.unijuris.it/node/1077 e Tribunale di Milano 19 luglio 2012 https://www.unijuris.it/node/1741]