Tribunale di Mantova – Crisi da sovraindebitamento: criterio cui il giudice può attenersi in sede di omologazione di un piano del consumatore contestualmente proposto da una coppia di coniugi.
Tribunale di Mantova, 22 gennaio 2018 – Giudice Delegato Andrea Gibelli.
Crisi da sovraindebitamento – Coppia di coniugi – Piano del consumatore – Contestuale proposizione – Giudice – Procedimento di omologazione – Criteri cui attenersi.
Pur in presenza di una sproporzione tra i redditi familiari complessivamente disponibili da due coniugi, entrambi operai e debitori non fallibili, e l'ammontare dei debiti da questi contratti, che si riveli contabilmente tale da poter far desumere una natura colposa dell'indebitamento, il Giudice, laddove possa presumere che la situazione di sovraindebitamento non sia stata comunque provocata dai debitori, per essere questi stati, dopo aver sottoscritto un mutuo per l'acquisto della casa familiare e dopo aver regolarmente pagato per alcuni anni le rate previste dal piano di ammortamento, ambedue interessati a vicende indipendenti dalla loro volontà che abbiano causato ricadute in termini negativi sull'ammontare dei rispettivi redditi lavorativi, può ugualmente, secondo un preferibile approccio in termini di maggiore elasticità, procedere, ai sensi degli artt. 12 bis e 12 ter L.3/2012, all'omologazione del piano del consumatore da marito e moglie contestualmente proposto. Ciò in quanto il piano del consumatore attribuisce al Giudice una funzione estremamente delicata, col rischio che ecceda, da un lato, nel mero rigorismo contabile, favorendo il ceto creditorio, anche in caso di imprudente gestione del credito, e, dall'altro nell'eccessivo lassismo, finendo per consentire la soluzione più meritoria ad insolvenze mosse da intenti meramente elusivi, magari programmati. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)