T.A.R. del Lazio – Liquidazione coatta amministrativa: natura privatistica dell'attività del commissari liquidatori in sede di realizzo dell'attivo. Difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo a decidere di eventuali controversie.

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Data di riferimento: 
22/03/2018

T.A.R. del Lazio, Sez. II bis, 22 marzo 2018 – Pres. Elena Stanizzi, Cons. Est. Antonella Mangia. 

Liquidazione coatta amministrativa di una banca – - Attività dei commissari liquidatori – Cessione dei beni – Soddisfazione più pieno dei creditori – Finalità  – Interesse pubblico – Esclusione – Attività di stampo privatistico - Controversie – Giurisdizione del Giudice ordinario.

In sede di liquidazione dell'attivo ex art. 210, primo comma, L.F., e, nella specifica materia bancaria, dell'art. 90, commi 1 e 3, del TUB, l'interesse di creditori di una banca posta in liquidazione coatta amministrativa [nello specifico, di Veneto Banca] al soddisfacimento più pieno, da parte dei commissari liquidatori, delle loro ragioni, non si può ritenere che possa configurare, se non a costo di una forzatura, quello stesso "interesse pubblico"alla stabilità del sistema bancario e alla tutela dei risparmiatori, che presiede l’azione delle competenti autorità nella precedente fase dell’accertamento della situazione di crisi della banca e dell’adozione delle misure straordinarie e degli aiuti pubblici volti a farvi fronte, nè tantomeno che  possa  fondare una qualificazione in senso pubblicistico dei Commissari liquidatori, dovendo gli stessi  perseguire quell'interesse secondo gli ordinari canoni di diligenza professionale, previsti dalla  normativa privatistica. I commissari, infatti, pur essendo nominati dalla Banca d'Italia e pur essendo soggetti alle istruzioni e alle direttiva della stessa per il compimento di determinate operazioni, non assumono, se non ai limitati fini connessi all'assolvimento di determinati obblighi, quale quello di denuncia di fatti suscettibili di essere qualificati come reati, la qualifica di pubblici ufficiali, ragion per cui l'attività da loro svolta in sede di liquidazione di singole attività e di singoli beni non può che considerarsi di stampo privatistico [per tale ragione, nello specifico, il T.A.R del Lazio ha dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e la  spettanza al Giudice Ordinario relativamente ad una  controversia concernente l'esclusione del soggetto, poi ricorrente, dal confronto concorrenziale avviato per la cessione di un  pacchetto azionario della società in l.c.a.]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19516  

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: