Tribunale di Treviso – BPVi in l.c.a. e Intesa Sanpaolo: riassunzione del contenzioso pendente e responsabilità di Intesa.

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Data di riferimento: 
06/11/2018

Tribunale di Treviso, Sez. III, 6 novembre 2018  – Giudice dott. Andrea Valerio Cambi.

Banca Popolare di Vicenza – Liquidazione coatta amministrativa – Decreto "Salva banche venete"  Sottoposizione – Rapporto di conto corrente – Indebito in c/c  Controversia pendente – Intesa Sanpaolo S.p.a. –  Legittimazione passiva.

Banca Popolare di Vicenza – Liquidazione coatta amministrativa – Decreto "Salva banche venete" – Art. 3 – Interpretazione.

Ove la vertenza già pendente nei confronti di BPVi alla data della cessione (avvenuta in data 26 giugno 2017 tra Banca Popolare di Vicenza, sottoposta a liquidazione coatta amministrativa ai sensi del decreto 99/2017 "Salva Banche Venete", convertito in legge 121/2017 e Intesa Sanpaolo s.p.a.) sia riassunta nei confronti di Intesa Sanpaolo e risulti che il diritto controverso sia riconducibile tanto al novero delle attività incluse (i contratti di conto corrente pendenti, contratti per definizione inerenti e funzionali all’azienda ceduta), quanto a quello delle passività incluse (i rapporti contrattuali già dedotti in giudizio alla data di efficacia della cessione e rispetto ai quali vengono svolte pretese diverse dal ristoro dei pregiudizi sofferti da azionisti e obbligazionisti per l’attività di misselling che ha caratterizzato, anche sul piano reputazionale, la pregressa gestione delle popolari venete) si deve ritenere che Intesa Sanpaolo s.p.a. non possa esimersi né dalle conseguenze pregiudizievoli legate alla sorte del giudizio, come riassunto dal correntista anche nei suoi confronti, nè dagli effetti del giudicato che si dovesse formare sulle emanande statuizioni di accertamento, a meno che la stessa non provi che quel rapporto era stato escluso dalla cessione in quanto inerente ad un credito deteriorato della banca cedente. (Giulia Gabassi e Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

L’art. 3, co. 1 DL 99/2017 deve essere interpretato nel senso che, per effetto della cessione delle aziende bancarie degli istituti in LCA, il cessionario non avrebbe assunto alcuna responsabilità né dovuto soffrire alcun pregiudizio a causa del suo eventuale coinvolgimento in rapporti litigiosi inerenti: a) al misselling azionario od obbligazionario, quand’anche le relative iniziative giudiziarie fossero già state intentate al tempo della cessione; b) ad ogni altra tipologia di rapporto giuridico, qualora la controversia ad esso relativa non fosse ancora insorta al tempo della cessione e i relativi rischi non fossero quindi nemmeno astrattamente valutabili ex ante nella determinazione dei profili economici della cessione (si rammenta a tal fine come il corrispettivo simbolico della cessione d’azienda delle due banche popolari venete sia stato determinato, in limine, proprio sull’assunto dell’equivalenza tra passività ed attività, maggiorate dal finanziamento erogato a copertura dello sbilancio dell’insieme aggregato, impregiudicato l’eventuale “ribilanciamento” all’esito della due diligence prevista dall’art. 3.2.3. del contratto). (Giulia Gabassi e Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

Provvedimento segnalato dall'Avv. Francesco Dal Lago

Uffici Giudiziari: 
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: