Tribunale di Forlì - Crisi da Covid-19: decisione del giudice delegato di escludere per ragioni di urgenza la sospensione dei termini prevista dal D.L. 18/2020, c.d. “Decreto Cura Italia”.

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Data di riferimento: 
01/04/2020

Tribunale Civile e Penale di Forlì, 01 aprile 2020 – Giudice Delegato Barbara Vacca.

Emergenza epidemologica da COVID-19 – Conseguente crisi economica – Stato di necessità – G.D.- Riparto parziale – Necessità di accelerare i tempi dei pagamenti – Conseguenza - Scelta di ridurre i termini per la proposizione del reclamo da parte dei creditori –   Esclusione della sospensione dei termini previsti dal D.L. 18/2020 – Fissazione di un termine perentorio di 15 giorni - Decorrenza dalla comunicazione del deposito del riparto.

Con riferimento al progetto di riparto parziale predisposto dal curatore ai sensi dell’art. 113 L.F., al fine di assicurare la tempestività dei pagamenti in un periodo di emergenza epidemologica da COVID-19 e di conseguente crisi economica per il fermo delle attività che la diffusione di quel virus ha causato, il giudice delegato, ritenuta la necessità, in considerazione dell’entità delle somme da ripartire, di favorire la circolazione del denaro, dichiara, come da previsione dell’art 83, comma 3 lett. c) D.L. 18/2020 “Cura Italia”, l’urgenza ed avvisa tutti i creditori per il tramite del curatore, con le modalità previste dall’art. 31 bis L.F., che, esclusa la sospensione dei termini prevista da detto decreto, avranno perentoriamente tempo quindi giorni a partire dalla comunicazione che, ex art. 110   L.F., dal momento del deposito in cancelleria di quel progetto, per proporre contro lo stesso reclamo nelle forme di cui all’ art. 36 L.F. (Pierluigi Ferrini- Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23496.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: