Corte di Cassazione (22663/2021) – Revoca del concordato per atti in frode in caso di modifica della proposta intervenuta dopo che si è acquisito consapevolezza dell'esito degli accertamenti svolti dagli organi della procedura.

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Data di riferimento: 
11/08/2021

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 11 agosto 2021. n. 22663 – Pres.Magda Cristiano, Rel. Roberto Amatore.

Proposta di concordato preventivo - Deposito - Commissione di atti in frode da parte del debitore – Rilevanza ai fini della revoca dell'ammissione – Comportamento doloso del proponente - Consapevolezza di aver sottaciuto circostanze rilevanti – Presupposto necessario.

Proposta di concordato preventivo - Successiva modifica – Irrilevanza ai fini della revoca dell'ammissione – Possibilità che sia decisa sulla base della proposta originaria – Commissione dolosa in quella sede di atti in frode ai creditori – Condizione determinante - Accertamento della mera mancanza di un requisito ammissivo della proposta – Modifica introdotta per porvi rimedio – Revoca dell'ammissione - Comportamento da considerarsi non determinante un tale effetto.

Con riferimento ad una proposta di concordato preventivo, come depositata, l'eventuale commissione di atti in frode da parte del debitore, rilevanti ai fini della revoca ex art. 173 L.F. dell'ammissione a quella procedura, si deve ritenere assuma rilievo se perpetrati con dolo, consistente anche nella mera consapevolezza di aver taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori, i quali ne siano venuti a conoscenza solo a seguito dell'attività del commissario giudiziale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La modifica della proposta originaria non può precludere, ai fini della eventuale revoca dell'ammissione a concordato preventivo, l'esame della prima proposta, essendo il tribunale a tal fine chiamato ad accertare, anche in via presuntiva ai sensi dell'art. 2729 c.c., se nella condotta del debitore sia ravvisabile il dolo richiesto ai sensi dell'art. 173 ed essendo tale presupposto desumibile, in modo inequivoco, dall'avere lo stesso depositato tale modifica dopo acquisito consapevolezza  dell'esito degli accertamenti svolti dagli organi della procedura, e ciò a prescindere dal fatto che detta modifica abbia avuto luogo prima o dopo l'incardinamento da parte del commissario  del sub-procedimento di revoca. Ciò che rileva infatti è l'oggetto della denuncia del commissario giudiziale per sollecitare il giudizio di revoca dell'ammissione del concordato, atteso che se la denunzia si fonda sulla commissione da parte del debitore ammesso alla procedura di una delle condotte previste dall'art. 173, comma 1, L.F. e cioè di atti di occultamento ovvero di dissimulazione dell'attivo o del passivo, ovvero di altri atti fraudolentemente diretti a rendere non intellegibile la proposta concordataria ai creditori, allora la successiva modifica della proposta, anche se volta al ripristino dell'esattezza descrittiva dell'attivo e del passivo oggetto della proposta concordataria, non rileva per escludere comunque la commissione di atti in frode, consapevolmente adottati dal debitore per dissimulare la sua situazione patrimoniale e finanziaria e scoperti dal commissario giudiziale dopo il provvedimento di ammissione alla procedura, atti di per sé idonei a legittimare la richiesta di revoca del concordato.Diversamente, qualora la richiesta di revoca del commissario giudiziale si fondi sul rilievo della carenza, anche sopravvenuta, di uno dei presupposti di ammissione della proposta alla procedura concordataria, come peraltro previsto dall'art. 173, comma 3, L.F., allora la modifica della proposta concordataria, intervenuta nei limiti temporali ora previsti dall'art. 172, comma 2, L.F., vale a dire depositata fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori, potrà aver rilievo per la valutazione di fondatezza o meno della domanda di revoca del concordato, posto che in tal caso tale domanda non si basa sull'accertamento della fraudolenza del comportamento adottato dal debitore ammesso alla procedura ma sul diverso profilo dell'accertamento della mancanza di un requisito ammissivo della proposta. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/27226/CrisiImpresa?Revoca-del-concordato-per-atti-in-frode%3A-la-modifica-della-domanda-%26%23232%3B-irrilevante

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: