Tribunale di Roma – Composizione negoziata della crisi e presupposti perché si possa accedere a quella procedura. Limite oltre il quale il giudice non può spingersi in sede di conferma delle misure protettive e cautelari.

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Data di riferimento: 
10/10/2022

Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 10 ottobre 2022 – Pres. Rel. Antonino La Malfa, Giud. Angela Coluccio e Daniela Cavaliere.

Composizione negoziata della crisi – Accesso a quella procedura – Debitore – Dispiegamento di un'azione risanatrice – Intenzione da rendere da subito manifesta - Mantenimento della continuità d'impresa – Finalità necessaria – Soluzione volta alla liquidazione – Eventualità da escludersi – Fondamento.

Composizione negoziata della crisi – Accesso a quella procedura – Domanda di conferma delle misure protettive – Finalità di risanamento – Presenza di tale requisito – Necessaria riscontrabilità da subito - Documentazione della situazione dell'impresa – Progetto di risanamento apprezzabile dal giudice – Contenuto imprescindibile – Finalità - Tutela dei creditori – Esclusione  del verificarsi di possibili pregiudizi.

Composizione negoziata – Conferma di misure protettive e cautelari – Giudice investito della decisione - Pronuncia di inefficacia di misure cautelari già adottate da altro giudice - Inammissibilità.

Con riferimento alla procedura di composizione negoziata della crisi, alla luce dell'espresso richiamo contenuto nell'art. 10 del D.L. 118/2021 alla “funzionalità di atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori”, deve ritenersi che l'accesso a quella procedura sia consentito solo nel caso che il debitore renda chiaramente plausibile il dispiegamento di un'azione risanatrice connotata da realismo ed effettività che consenta di mantenere la continuità aziendale e non anche che consista in soluzioni che comunque conducano alla liquidazione dell'impresa. Ciò in quanto l'ampiezza dell'ombrello protettivo che quella procedura garantisce al debitore costituisce un vulnus particolarmente incisivo e pericoloso per i creditori, ai quali può essere imposto solo nel caso che, mediante il dispiegamento di idonee trattative, il risanamento dell'impresa risulti possibile. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)  

Seppure la richiesta di accesso alla composizione negoziata risulti essere solo l'atto che apre il percorso delle trattative, la domanda di conferma delle misure protettive deve essere accompagnata non solo da una adeguata documentazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa, ma anche dalla presenza di un progetto di risanamento apprezzabile dal giudice, seppur non ancora dispiegato in un piano articolato; ciò in quanto la sua mancanza finirebbe per ricondurre il requisito rappresentato dalla prospettiva di risanamento a una mera ipotesi come affermata dal debitore, suscettibile di consentire un sicuro pregiudizio per i creditori in quanto potrebbe risultare irrealistica, fantasiosa e persino finalizzata unicamente a paralizzare o procrastinare le azioni a tutela dei creditori. In mancanza di tale requisito, il debitore non ancora in grado di prospettare una via credibile al risanamento potrà beneficiare, ove del caso, della protezione connessa al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione o, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi, agli strumenti previsti per la regolazione della crisi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Non può ritenersi ammissibile che il giudice competente in ordine alla conferma delle misure protettive e cautelati come richiesta ai sensi dell'art, 7 del D.L. 118/2021 nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi (quello del luogo ove l'impresa richiedente ha la sede), quale giudice cautelare, possa non solo pronunciare l'inibitoria di cui all'art. 6 di detto decreto, ma possa  anche eventualmente dichiarare l'inefficacia dei provvedimenti già emanati da altro ufficio, sovrapponendosi in particolare al giudice che abbia in precedenza concesso una misura cautelare [nello specifico un sequestro]  nei confronti del debitore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-di-roma-10-ottobre-2022-pres-est-la-malfa

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28155.pdf

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28156.pdf

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28148.pdf

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28132.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: