Tribunale di Mantova - Liquidazione controllata ed autorizzazione al liquidatore ad accedere alle banche dati e ai documenti previsti dall’art. 49 CCI

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Data di riferimento: 
12/01/2023

Tribunale Mantova, 12 Gennaio 2023. Pres. Gibelli. Est. Bernardi.

Liquidazione controllata - Autorizzazione al liquidatore ad accedere alle banche dati e ai documenti previsti dall’art. 49 co. 3 lett. f) CCI - Ammissibilità

Liquidazione controllata – Quota del reddito del debitore da riservare al mantenimento suo e della famiglia – Determinazione mediante decreto del giudice delegato ex art. 268 co. 4 lett. b) del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza

In virtù del richiamo operato dall’art. 65 co. 2 e 270 co. 5 alle disposizioni del titolo III del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (nei limiti della compatibilità), trova applicazione il disposto di cui all’art. 49 co. 3 lett. f) CCI sicché il liquidatore va autorizzato ad accedere alle banche dati e agli atti indicati in tale norma onde rendere più celere e completa la ricostruzione dei rapporti attivi e passivi facenti capo al debitore.

Compete al giudice delegato stabilire, con successivo decreto come previsto dall’art. 268 co. 4 lett. b), quale parte del reddito del debitore sia necessaria al mantenimento del medesimo e della sua famiglia e, quindi, esclusa dalla liquidazione.

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28640.pdf

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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