Tribunale di Bergamo – Esdebitazione del debitore incapiente: pur in presenza di una situazione di quel tipo, il sovraindebitato non può essere ammesso a usufruire di quel beneficio laddove risulti non meritevole.

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Data di riferimento: 
04/02/2023

Tribunale Ordinario di Bergamo, Sez. II civ., proc. concorsuali e dell'esecuz. forzate, 04 febbraio 2023 (data della pronuncia) – Giud. Laura De Simone.

Esdebitazione del debitore incapiente – Istanza di ammissione a usufruire di quel beneficio – Soggetto sovraindebitato autore volontario di gravi violazioni tributarie - Assenza al momento del loro compimento di una qualche giustificazione – Grave malattia insorta solo successivamente – Irrilevanza – Mancanza del requisito della meritevolezza – Rigetto della domanda.

Stante che l’art.283 CCII al comma.7, prevede che il Giudice debba, al fine di accogliere una domanda di esdebitazione del debitore incapiente, verificare, oltre alla ricorrenza di altri necessari presupposti, in particolare la meritevolezza del richiedente, “ed a tal fine, l’assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione del sovraindebitamento” e dal momento che la presenza di quel requisito deve essere vagliata con estremo rigore imponendosi al ceto creditorio un sensibile grado di sacrificio, che quanto meno deve essere bilanciato dal positivo riscontro di un’apprezzabile diligenza del debitore persona fisica nell’assunzione delle obbligazioni, deve rigettarsi il ricorso come proposto laddove quelle condizioni d'accesso risultino mancanti [nello specifico, al debitore, ancor prima che fosse affetto da una grave malattia, era stata imputata dall'erario la ripetuta fatturazione di operazioni inesistenti, comportamento illecito poi confermato in sede penale, tant'è che si era volontariamente assoggettato a sanzione, per effetto della sentenza di applicazione della pena emessa ai sensi dell’art. 444 c.p.p., nonché ad imposizione fiscale IRPEF,  pretesa erariale dallo stesso poi non assecondata; l'insorgere di una grave malattia può infatti avere una valenza giustificatoria o esonerativa verso i debiti nella sola misura in cui sia anteriore al loro sorgere e/o coeva al loro scadere]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-bergamo-4-febbraio-2023-est-de-simone

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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