Corte di Cassazione (9609/2023) – Azione revocatoria e momento in cui sorge il diritto della parte vittoriosa, all'esito d'una lite giudiziaria, ad ottenere la rifusione da parte del soccombente delle spese sostenute per partecipare al giudizio.

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Data di riferimento: 
07/04/2023

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 07 aprile 2023, n. 9609 - Pres. Enrico Scoditti, Rel. Antonella Pellecchia.   

Atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio - Condanna del disponente al pagamento delle spese di giustizia – Parte vittoriosa – Precedente esperimento di azione revocatoria di tale atto – Credito per il rimborso di quelle spese -  Diritto da considerarsi sorto solo al momento della pronuncia -  Posteriorità rispetto al momento del compimento dell'atto pregiudizievole – Necessità del ricorrere del “consilium fraudis” in capo al disponente convenuto – Onere probatorio gravante sull'attore - Mancato assolvimento – Rigetto dell'azione revocatoria.

A fondamento dell'azione revocatoria contro un atto dispositivo posto in essere nel corso di un giudizio non può essere posta la sussistenza di un pregiudizio per il credito afferente alla refusione delle relative spese processuali, dal momento che il corrispondente diritto sorge solo con la sentenza che pronunci la condanna al pagamento delle stesse a carico della parte soccombente. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda revocatoria proposta nel corso di un processo, sul presupposto che, non potendo considerarsi esistente, al momento del compimento dell'atto pregiudizievole, il credito relativo al pagamento delle spese processuali, fosse necessaria la prova del "consilium fraudis" del debitore, non riscontrato nel caso di specie). (Massima Ufficiale)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29173.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: