Tribunale di Treviso – Domanda di concordato preventivo di gruppo con riserva: presupposti soggettivi e strutturali che devono essere presenti già dalla fase introduttiva. Inammissibilità di una successiva sanatoria.

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Data di riferimento: 
09/03/2023

Tribunale di Treviso, Sez. II civ., 09 marzo 2023 (data della pronuncia) – Pres. Bruno Casciarri, Rel.  Lucio Munaro, Giud. Clarice Di Tullio.

Domanda di concordato preventivo di gruppo – Attività di direzione e coordinamento -  Riferibilità ad una sola entità – Presupposto soggettivo necessario – Domanda presentata “con riserva” di presentazione della proposta e del piano – Irrilevanza– Fondamento.

Concordato preventivo di gruppo con riserva – Domanda introduttiva - Maggiore convenienza rispetto dalla presentazione di domande autonome – Illustrazione necessaria.

Concordato preventivo di gruppo con riserva – Domanda introduttiva – Insanabilità della mancanza di presupposti necessari – Ragione sottostante.

Concordato preventivo di gruppo  –  Domanda di accesso – Apertura di una procedura unitaria – Conseguenza – Inammissibilità di aperture selettive –  Patologie inerenti ad una singola impresa - Unitarietà  delle conseguenze che ne derivano.

Perché l’aggregazione di imprese possa considerarsi gruppo nel senso dell’art. 2, lett. h), C.C.I., e dunque al fine della ammissibilità della proposizione ex artt. 284 ss. C.C.I. di una domanda di concordato preventivo di gruppo, seppur con riserva, è indispensabile, che l’attività di direzione e coordinamento sia riferibile a un’entità soltanto (società, ente o persona fisica); ciò in quanto a tal fine è irrilevante che si tratti di domanda ex art. 44 C.C.I., perché la riserva di presentazione di proposta e piano si pone su un piano affatto estrinseco rispetto a quello del presupposto soggettivo richiesto nel caso del concordato di gruppo, che logicamente resta il medesimo anche quando venga presentata una domanda di accesso con riserva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La seconda condizione, di carattere “strutturale”, come prevista dall'art. 284, quarto comma, prima parte, C.C.I., e cioé l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa, deve essere, come imposto da detta norma, contenuta già nella domanda introduttiva, che dunque, anche se proposta ai sensi dell’art. 44 C.C.I., deve comunque dare conto del plusvalore offerto dal concordato di gruppo rispetto a quello autonomo. La quantificazione dettagliata del beneficio stimato per i creditori sarà poi contenuta nel piano unitario o in quelli reciprocamente collegati e interferenti, in relazione al cui futuro deposito è stata presentata la domanda di accesso con riserva. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove con riferimento alla proposizione di una domanda di concordato preventivo di gruppo con riserva difettino le condizioni per la relativa apertura già alla stregua dell’attività assertiva introduttiva, non risulta possibile, a fini di sanatoria di tale mancanza, la concessione del termine ex art. 47, comma 4, C.C.I.,  come riconoscibile per permettere al debitore di apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, in quanto detta disposizione postula una fattispecie diversa, e cioè l’avvenuto deposito del piano e della proposta di concordato (art. 47, comma 1, C.C.I.) e tale radicale diversità osta logicamente all’analogia legis, difettando l’identità di ratio (cfr. art. 12, comma 2, preleggi), visto che non viene in rilievo un piano da integrare, ma una domanda da modificare in alcuni suoi elementi essenziali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La logica conseguenza della presentazione con un unico ricorso di una domanda di accesso ad un concordato preventivo di gruppo è che la relativa apertura, o il diniego di essa, come procedura unitaria investe contemporaneamente tutte le imprese che hanno avanzato quell'istanza, con la conseguenza che resta così esclusa la possibilità di un’apertura selettiva. E tale unitarietà connota anche la dinamica di eventuali patologie nel corso della procedura, sicché per esempio la revoca per il compimento di atti in frode (art. 106 C.C.I.), seppure inerente a fatti relativi a una singola impresa, investe integralmente la procedura e tutte le imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29327.pdf

https://dirittodellacrisi.it/articolo/tribunale-di-treviso-9-marzo-2023-pres-casciarri-est-munaro

 

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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