Corte di Cassazione - Privilegio IRAP:applicazione retroattiva-Rimborso spese esattoriali di insinuazione:ammissione al passivo.

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Data di riferimento: 
05/03/2010

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE - SEZIONE PRIMA CIVILE - 5 marzo 2010 n. 4861

Dott. PROTO Vincenzo Presidente Dott. FIORETTI Francesco Maria rel. Consigliere Dott. PICCININNI Carlo Consigliere Dott. BERNABAI Renato Consigliere Dott. RAGONESI Vittorio Consigliere

Il privilegio generale sui mobili, per quanto riguarda l'IRAP, deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla intervenuta modifica dell'art. 2752 c.c., dovendosi ritenere la previsione di detto privilegio implicitamente inclusa in detta norma in base ad una consentita interpretazione estensiva della stessa. Pertanto il fatto che il legislatore, nel momento in cui ha introdotto nel 1997 l'IRAP ed ha soppresso l'ILOR, non abbia provveduto a modificare contemporaneamente l'art. 2752 c.c., non deve essere interpretato come volontà di escludere dal privilegio l'IRAP, ma come una mera svista non infrequente quando vengono introdotte nell'ordinamento giuridico nuove disposizioni, cui lo stesso legislatore ha posto successivamente rimedio, eliminando ogni anomalia del sistema. (fg - riproduzione riservata)

La disciplina relativa al rimborso delle spese relative alle procedure esecutive, di cui al D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 17, comma 6, e del relativo D.M. 21 novembre del 2000, deve ritenersi estensivamente applicabile anche alle procedure concorsuali, rientrando, peraltro, tale interpretazione nell'ambito della portata normativa della legge di delega, per cui va ammesso al passivo l'importo relativo al rimborso delle spese di insinuazione. (fg - riproduzione riservata)

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]