Tribunale di Ancona – La disciplina dell'art. 41 del TUB in tema di possibile inizio o prosecuzione di azioni esecutive su beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari non trova applicazione nella liquidazione giudiziale.

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Data di riferimento: 
22/06/2023

Tribunale di Ancona, Ufficio Esecuzioni Immobiliari, 22 giugno 2023 (data della pronuncia) – G.E. Giuliana Filippello.

Liquidazione giudiziale – Credito fondiario - Disciplina ex art. 41 TUB in tema di fallimento – Inapplicabiltà alla liquidazione giudiziale – Fondamento.

La disciplina di cui all’art. 41 TUB relativa al privilegio processuale fondiario non trova applicazione nella liquidazione giudiziale, ciò per tutta una serie di ragioni, in particolare in quanto, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi, non si è provveduto attraverso il disposto dell'art. 369 C.C.I., a differenza di quanto si è fatto  con riferimento ad altri articoli del testo unico bancario, a variare il disposto di detto articolo che continua a fare riferimento al fallimento, la qual cosa  conferma la volontà del legislatore di non estendere l'operatività di quel privilegio a procedure diverse da quello. Riguardo alla formulazione dell'art. 150 C.C.I. (già art. 51 L.F.) che, con riferimento al divieto, dal momento della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, dell'inizio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari individuali, fa salva ogni diversa disposizione di legge, si deve ritenere che tale norma assuma nell'impianto legislativo una valenza generale e che quindi non possa essere esclusivamente riferita al privilegio fondiario ex art. 41 del TUB. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29610.pdf

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-ancona-22-giugno-2023-est...

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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