Corte d’Appello di Venezia - Accesso dell’imprenditore cancellato dal registro delle imprese al procedimento di liquidazione controllata del patrimonio ex art. 268 e ss CCII.
Appello Venezia, 17 Ottobre 2023. Pres. Taglialatela. Est. Marani.
Procedimento di liquidazione controllata del patrimonio – Ex imprenditore individuale per cessazione dell’esercizio dell’impresa ex Art. 33 C.C.I.I. – Inammissibilità della liquidazione giudiziale – Applicabilità art. 268 CCII.
Premesso che decorso un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese dell’impresa individuale non è più possibile l’apertura della liquidazione giudiziale, nulla impedisce che l’ex imprenditore individuale, ormai divenuto consumatore, possa chiedere l’accesso alla procedura della liquidazione controllata come si desume altresì dal comma 4 dell’art. 33 CCII in base al quale “La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile”. Pertanto, in ragione della cessazione dell’attività imprenditoriale egli non può accedere agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza che presuppongono l’operatività dell’azienda, ma nulla osta, nel concorso dei presupposti propri delle singole procedure, all’accesso ad altri strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza come, per l’appunto, la liquidazione controllata.