Corte di Cassazione (19963/2023) – Non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice che ometta di esaminare la documentazione prodotta, per la prima volta in appello, per provare la ricorrenza dell’esenzione da revocatoria.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
12/07/2023

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 12 luglio 2023, n. 19963 – Pres. Danilo Sestini, Rel.. Pasqualina A.P. Condello.

Revocatoria ordinaria - Esenzione per l'adempimento di un debito scaduto - Eccezione in senso stretto sollevata per la prima volta in grado d'appello – Preclusione - Giudice – Mancato esame della documentazione prodotta a tal fine - Irrilevanza – Non ricorrenza del vizio di omessa pronuncia.

Azione revocatoria - Liquidazione delle spese di giudizio - Ammontare del credito vantato dall'attore – Criterio cui attenersi.

L'esenzione dalla revocatoria ordinaria, prevista per l'adempimento di un debito scaduto, integra un'eccezione in senso stretto, presupponendo l'allegazione in giudizio di fatti impeditivi non rilevabili d'ufficio, sicché non incorre nel vizio di omessa pronuncia il giudice di merito che ometta l'esame di documenti prodotti ai sensi dell'art. 345, c.p.c., a sostegno dell'eccezione di cui all'art. 2901, comma 3, c.c., sollevata per la prima volta in grado di appello e, pertanto, preclusa. (Massima Ufficiale)

Il valore della causa relativa ad azione revocatoria, ai fini della liquidazione delle spese di giudizio, si determina in base all'ammontare del credito vantato dall'attore a tutela del quale viene proposta l'azione revocatoria stessa (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/29746/CrisiImpresa?Eccezione-di-esenzione-dalla-revocatoria-ordinaria-per-l%27adempimento-di-un-debito-scaduto

[con riferimento alla prima massima, in tema di applicabilità dell'esenzione da revocatoria ordinaria ex art.2901, terzo comma, c.c., in quanto da considerarsi adempimento di debito scaduto, anche nei confronti della vendita di un bene che costituisca il solo mezzo per reperire la liquidità necessaria a tale scopo, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. III, 19 Aprile 2016, n. 7747  https://www.unijuris.it/node/3764; con riferimento alla seconda massima: Corte di Cassazione, Sez. III civ., 13 febbraio 2020, n. 3697 https://www.unijuris.it/node/5115].

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: