Tribunale di Torino - Liquidazione giudiziale: la legittimazione del creditore istante a richiedere l'apertura della procedura non è esclusa dal fatto che il debitore resistente affermi di vantare un controcredito da compensarsi.

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Data di riferimento: 
06/03/2024

Tribunale di Torino, Sez. VI civ. e Procedure concorsuali, 06 marzo 2024 – Pres. Vittoria Nosengo, Rel. Antonia Mussa, Giud. Maurizia Giusta.

Liquidazione giudiziale – Istanza di un creditore di apertura di quella procedura – Debitore resistente che eccepisca di vantare un controcredito da portare in compensazione – Circostanza non idonea ad escludere la legittimazione attiva in capo al soggetto istante – Fondamento - Possibile rilevanza solo ai fini dell'accertamento dello stato di insolvenza.

Ai fini dell’apertura della liquidazione giudiziale la valutazione operata dal giudicante attiene alla sussistenza non già del credito in sé, il quale ben potrebbe formare l’oggetto di contestazioni pendenti, bensì della qualità di creditore in capo al ricorrente, con la conseguenza che eventuali eccezioni relative a presunte riduzioni o compensazioni con controcrediti devono andare a incidere non sulla valutazione, preliminare, della legittimazione attiva ex art. 37, comma 2, C.C.I. (già art. 6 L.F.) di quello, ma sulla valutazione successiva dello stato di insolvenza del resistente. Ne consegue che, pur essendo pendenti contestazioni in ordine ai crediti invocati dal ricorrente, deve valutarsi positivamente la sussistenza della legittimazione attiva in capo allo stesso, atteso che l’eccezione di compensazione sollevata dal convenuto resistente comporta l’implicito riconoscimento da parte sua  della qualità di creditore nei confronti dell'attore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-torino-6-marzo-2024-pres-nosengo-est-mussa

[in tema di legittimazione a richiedere il fallimento ex art. 6 L.F. del creditore istante e di non necessità di un definitivo accertamento del credito, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, SS. UU., 23 gennaio 2013 n. 1521  https://www.unijuris.it/node/1701].

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
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