Corte d'Appello di Bologna – La pronuncia in passato di una sentenza di patteggiamento nei confronti del debitore, come ammesso alla liquidazione controllata, non costituisce ostacolo al riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione.

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Data di riferimento: 
11/10/2023

Corte d'Appello di Bologna, Sez. III civ., 11 ottobre 2023 – Pres. Rel. Anna De Cristofaro, Cons. Manuela Vellotti e Luciano Varotti.

Esdebitazione – Condizione ostativa ex art. 280 lett. a) C.C.I. – Condanna passata in giudicato per i reati ivi indicati - Sentenza di patteggiamento – Esclusione – Fondamento.

Ai fini dell’esdebitazione, la sentenza di patteggiamento non è idonea ad escludere la meritevolezza del debitore al riconoscimento di quel beneficio, in quanto la legge ritiene, oltre alle altre situazioni previste dall'art. 280 C.C.I., in particolare, con riferimento alla previsione di cui alla lettera a), unicamente ostative le condanne passate in giudicato per i reati ivi descritti (per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attivita' d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione); ciò in quanto, diversamente ritenendo, verrebbe ad essere pregiudicato lo scopo deflattivo del patteggiamento che non equivale ad una condanna. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

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