Tribunale di Roma - Concordato preventivo e limiti inderogabili di pagamento dei crediti di natura previdenziale.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
02/08/2010

Tribunale di Roma, 2 agosto 2010 - Pres. Monsurrò - Rel. Norelli.
Segnalazione del Prof. Massimo Fabiani

Concordato Preventivo - Crediti per contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e relativi accessori - Condizioni di accettazione da parte degli enti previdenziali degli accordi sui crediti contributivi - Norme regolatrici - Vincolatività per il proponente il concordato - Sussistenza.

Concordato Preventivo - Ammissione alla procedura - Requisiti - Elenco dei creditori - Contenuto.

Concordato Preventivo - Elenco nominativo dei creditori - Crediti dei fornitori - Mancata distinzione tra la parte imponibile e la parte di credito per rivalsa IVA - Ammissibilità della degradazione a chirografario - Esclusione.

Concordato Preventivo - Condizioni di Ammissibilità della Proposta - Soddisfazione non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno ed ipoteca - Relazione giurata del professionista.

Con il decreto ministeriale 4 agosto 2009, emanato ai sensi dell'articolo 32, comma sei, del decreto legge 29 novembre 2008, numero 185, il legislatore ha ritenuto di stabilire precisi limiti al pagamento, nell'ambito del concordato preventivo (o di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis, legge fallimentare), dei crediti per contributi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza. Da ciò consegue che tali limiti dovranno essere rispettati non solo dalle pubbliche amministrazioni interessate al fine di vincolare la loro condotta in presenza di proposte di concordato, ma anche da coloro che formulino proposte di concordato che involgano crediti contributivi, il cui trattamento non potrà pertanto derogare ai limiti fissati dalle citate disposizioni legislative. (Nel caso di specie, il tribunale ha disposto che la proposta di concordato preventivo avrebbe dovuto prevedere: a) il pagamento integrale dei crediti privilegiati per contributi dovuti all'INPS per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (artt. 2753-2778, n. 1, c.c.) e dei crediti privilegiati per premi dovuti all'INAIL (art. 4.3 del decreto-legge 9-10-1989, n. 338, convertito dalla legge 7-12-1989, n. 389); b) il pagamento non inferiore al trenta per cento di tutti i crediti chirografari di INPS ed INAIL). (fb) (riproduzione riservata)

Ai fini dell'ammissibilità della proposta di concordato preventivo, "l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione" (art. 161 comma 2, lett. b.), legge fallimentare) che deve accompagnare il ricorso del debitore, si sostanzia in un elenco nominativo completo di tutti i creditori, comprensivo sia dei chirografari che dei prelatizi (non esclusi i creditori per tributi e contributi previdenziali, ai quali si proponga una "transazione fiscale" ex art. 182-ter, legge fallimentare), che riporti per ciascuno l'ammontare del credito, specificando la parte chirografaria e la parte prelatizia e, per questa seconda, il titolo della prelazione; in particolare, ove si tratti di privilegio generale o speciale (art. 2747 c.c.) deve essere indicata (o quanto meno resa identificabile) la norma di legge che lo prevede. (gc) (riproduzione riservata)

Il credito per rivalsa Iva, assistito da privilegio speciale ex art. 2758, comma 2, codice civile, può essere degradato a chirografario solo attraverso il meccanismo previsto dall'art. 160, comma 2, legge fallimentare, ossia sulla base di una "relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, comma 3, lettera d), legge fallimentare; tale effetto, al contrario, non si produce indicando generalmente, nell'elenco nominativo dei creditori ex art. 161, legge fallimentare, i crediti dei c.d. fornitori come chirografari, senza distinguere la parte imponibile dalla parte di credito per rivalsa Iva. (gc) (riproduzione riservata)

La «relazione giurata» del professionista prevista dall'art. 160, comma 2, legge fallimentare, (cosa ben diversa dalla relazione ex art. 161, terzo comma, legge fallimentare), si pone come presupposto per l'ammissione alla procedura, la cui sussistenza deve essere verificata d'ufficio dal tribunale e la cui mancanza comporta l'inammissibilità della proposta. A tal fine la stessa deve chiaramente indicare in quale precisa misura percentuale ciascun credito prelatizio (che non si voglia pagare integralmente) potrebbe essere soddisfatto sul bene (o sui beni) oggetto della prelazione (che assiste il credito) in caso di liquidazione. (gc) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Roma 2 agosto 2010.pdf255.7 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]