Tribunale di Brescia - Composizione negoziata: non risulta autorizzabile la cessione immediata dell'azienda in assenza della possibilità di addivenire, a conclusione di una procedura competitiva, alla stipula del relativo contratto.

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Data di riferimento: 
04/06/2025

Tribunale Ordinario di Brescia, Sez. IV civ. - Procedure concorsuali - Esecuzioni, 04 giugno 2025 (data della pronuncia) – Giudice Alessandro Pernigotto.

Composizione negoziata – Istanza di autorizzazione alla cessione immediata dell'azienda - Richiesta formulata a seguito dello svolgimento di una procedura competitiva – Successiva desistenza dell'aggiudicatario - Impossibilità di addivenire alla stipula del relativo contratto – Non luogo a procedere su quella richiesta.

Con riferimento alla manifestata intenzione da parte dell'imprenditore in sede di accesso alla composizione negoziata di procedere, al fine di raggiungere l'obiettivo della ristrutturazione della crisi, ancor prima della conclusione di quella procedura, alla cessione dell'azienda come da previsione dell'art. 22, primo comma, lettera d), C.C.I., la concessione dell’autorizzazione da parte del Tribunale, come dallo stesso in conseguenza richiesta, non condiziona l’efficacia di tale atto laddove posto in essere ma è strumentale solo ad esimere l’acquirente dalla responsabilità solidale di cui all’art. 2560, comma 2, c.c., ragion per cui si inserisce quale elemento eventuale nell’ambito di quel procedimento che poggia comunque sulla volontà convergente della parte cedente e della parte cessionaria la quale ultima, seppur con il rispetto dei principio di competitività, deve risultare specificamente individuata (tanto più ove il mercato sia stato sondato in maniera anticipata) e manifestare la volontà di procedere alla conclusione del contratto (di diritto privato) di acquisto.[nello specifico pertanto il Tribunale, a seguito del deposito di un apposito ricorso, ha deciso nel senso che non poteva procedersi al rilascio dell'autorizzazione come richiesta dall'imprenditore volutamente intenzionato a cedere la sua azienda, ciò in quanto il l'aggiudicatario, come individuato a conclusione della procedura competitiva svolta nelle more del decreto di approvazione, aveva poi dichiarato di non voler più acquistare l'azienda e chiesto che non venisse più consentita la stipulazione del contratto di cessione, ed in quanto risultava impossibile individuare ulteriori acquirenti interessati in un tempo sufficientemente breve ad addivenire ala cessione come da previsione del piano strutturato nel senso della continuità indiretta]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-brescia-4-giugno-2025-est-pernigotto

https://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/33561/CrisiImpresa?Composizione-negoziata-%E2%80%93-Mancata-stipula-della-cessione-d%E2%80%99azienda-e-inammissibilit%C3%A0-dell%E2%80%99istanza-di-autorizzazione-ex-art.-22%2C-comma-1%2C-lett.-d%29%2C-CCII

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[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]
Articoli di riferimento nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza