Corte di Cassazione (26690/2025) – Liquidazione giudiziale: termine di 30 giorni per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che dichiara aperta la liquidazione giudiziale.
Corte di Cassazione n. 26690, 03 ottobre 2025 – Presidente dott. Massimo Ferro, consigliere relatore dott.ssa Paola Vella
Liquidazione giudiziale – Termine impugnazione sentenza della Corte d’Appello che dichiari la liquidazione giudiziale – 30 giorni.
Liquidazione giudiziale – Termine impugnazione sentenza della Corte d’Appello che dichiari la liquidazione giudiziale – 30 giorni – Sospensione feriale – Inapplicabilità.
Liquidazione giudiziale – Termine impugnazione sentenza della Corte d’Appello che dichiari la liquidazione giudiziale – 30 giorni – Comunicazione a mezzo pec da parte della cancelleria – Dies a quo.
In tema di liquidazione giudiziale, in base ad un’interpretazione sistematica del nuovo tessuto normativo il termine dimidiato di 30 giorni – stabilito dall’art. 51, comma 13, CCII per il ricorso in cassazione avverso la sentenza della corte d’appello che rigetti (o accolga) il reclamo contro la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale – può ritenersi applicabile anche alla sentenza della corte d’appello che, accogliendo il reclamo ex art. 50 CCII, dichiari aperta la liquidazione giudiziale, in modo da non assoggettarla invece, del tutto irragionevolmente, al termine ordinario di 60 giorni ex art. 111, comma 7 Cost. in combinato disposto con l’art. 325, comma 3, c.p.c.. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Il termine di trenta giorni previsto dall’art. 51, comma 13, CCII, applicabile anche al ricorso per cassazione previsto dall’art. 50, comma 5, CCII, non è soggetto alla sospensione feriale di cui all'art. 1 della l. n. 742 del 1969, come ora stabilisce esplicitamente l’art. 9, comma 1, CCII, a norma del quale la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale «non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente», come appunto non fanno gli artt. 50 e 51 CCII. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
Il termine per la proposizione del ricorso per cassazione avverso la sentenza d’appello decorre dal giorno di comunicazione della stessa, in forma integrale e a mezzo pec, alle parti dalla cancelleria che costituisce pacificamente il “dies a quo” di decorrenza del termine per l’impugnazione. (avv. Federica Cella – riproduzione riservata)
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