Corte d'Appello di Milano – Anche con riferimento alle procedure di concordato preventivo in continuità aperte anteriormente all'entrata in vigore del D. Lgs. 136/2024 può ritenersi che il cram down possa trovare applicazione.
Corte d'Appello di Milano, Sez. IV civ., 25 maggio 2025 – Pres. Margherita Monte, Cons. Rel. Anna Mantovani, Cons, Irene Lupo
Concordato in continuità – Procedura aperta ante D. Lgs. 136/2024 – Applicabilità del c.d. cram down fiscale e previdenziale – Fondamento.
E' da condividere, pur a fronte di un’interpretazione controvertibile, la linea interpretativa in qualche modo chiarita dal legislatore del correttivo, che, sciogliendo i dubbi sussistenti nella .giurisprudenza di merito, ha indicato in modo espresso (art. 88, comma 4, C.C.II come modificato) che anche il concordato in continuità e non solo quello liquidatorio può, pur con riferimento alle procedure di concordato preventivo anteriori al D. Lgs. 136/29024. essere soggetto all’omologa forzosa attraverso il cram down, in presenza di dissenso del creditore fiscale, qualora ricorrano tutti i vari presupposti indicati dalla norma di cui all’art. 112 C.C.I. Invero, un’interpretazione sistematica delle norme rendeva difficile giustificare la ratio dell’esclusione del concordato in continuità dal meccanismo del cram down, in quanto tutta la normativa introdotta con il Codice della Crisi, sulla base della direttiva Insolvency, ha disciplinato la materia nel senso di introdurre strumenti per superare ingiustificati dinieghi da parte degli enti finanziari e previdenziali a fronte di soluzioni di carattere transattivo non peggiorative rispetto all'alternativa liquidatoria e che consentano la salvaguardia dei valori aziendali. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata). .
[cfr. in senso contrario in questa rivista: Tribunale di Vicenza, 29 ottobre 2024 https://www.unijuris.it/node/8130].
